Lo Studio Legale Padroni, dall’anno 2007 si occupa di controversie extra-giudiziali ( avanti l’ I.N.A.I.L. ) e giudiziali ( avanti i Tribunali del Lavoro ), inerenti risarcimenti a persone e/o loro eredi danneggiate dall’esposizione alle fibre di amianto.
L’Amianto o asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa composto da silicati le cui caratteristiche sono la resistenza al fuoco ed al calore, all’azione degli agenti chimici e biologici, all’abrasione ed all’usura.
Risulta, inoltre, facilmente friabile con proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e con grande capacità di legarsi con materiali da costruzione(calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma e pvc).
Per tutte queste sue caratteristiche è stato impiegato in modo massiccio sia nell’industria, nell’edilizia che in tantissimi prodotti di uso comune, ad esempio nella miscela cemento-amianto(conosciuta come “eternit”), nella coibentazione di edifici, tetti, navi, treni, in tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, serbatoi, canne fumarie, in alcuni tessuti ignifughi quali le tute dei Vigili del Fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche), negli elettrodomestici ( asciugacapelli, forni e stufe da riscaldamento), ma anche nella fabbricazione di corde, plastica, cartoni e come coadiuvante nella filtrazione dei vini e, purtroppo, in molto altro.
Gli effetti nocivi e dannosi dell’amianto sono noti sin dal secolo scorso, infatti, la prima malattia riconducibile alla inalazione delle polveri di amianto, l’Asbestosi, fù descritta in Inghilterra nel 1900.
Nel 1926 l’Ispettorato del Lavoro Francese sottolineava che nell’arco di cinque anni , dal 1890 al 1895, vi erano stati cinquanta decessi tra i lavoratori di una filanda di amianto, sita a Calvados e nel 1934 venne descritto, per la prima volta, un particolare carcinoma primitivo della pleura, che fù denominato “mesotelioma”.
Anche in Italia, in quel periodo, cominciavano ad essere noti gli effetti nocivi dell’Amianto, soprattutto ad opera del Vigliani, uno studioso che a cavallo fra gli anni trenta e quaranta condusse numerosi studi in merito, facendo rilevare che su un campione di quattrocentoquarantadue operai, impiegati in quattro manifatture di amianto, ben settantasei risultavano affetti da asbestosi, da lì una serie di pubblicazioni scientifiche che portarono a far sì che, anche in Italia, con la Legge n.455 del 1943, si stipulasse, per la prima volta, una assicurazione obbligatoria contro la citata malattia.
Il 1965 è l’anno in cui la Comunità scientifica internazionale suggellò definitivamente l’esistenza di effetti cancerogenetici dell’amianto, mentre in Italia si dovrà attendere ancora qualche decennio prima che, con la legge n.257 del 1992, venisse vietata l’attività di estrazione, importazione ed esportazione, produzione e commercializzazione dell’amianto e dei relativi prodotti.
Coloro che sono stati esposti all’amianto, sia direttamente, sia indirettamente (ad esempio i familiari che hanno respirato le particelle portate in casa con gli abiti da lavoro) possono sviluppare, con tempi di incubazione molto lunghi ( fino a trenta/quaranta anni) le seguenti patologie : -Asbestosi; Mesoteliomi (Carcinomi della pleura); Carcinomi polmonari e Tumori del tratto gastro-intestinale e della laringe.
All’uopo si segnala, ad esempio, una vertenza intentata dallo Studio, avanti il Tribunale di Civitavecchia che, su ricorso degli eredi di un lavoratore, deceduto per mesotelioma pleurico, ha riconosciuto la responsabilità dell’ Azienda datore di lavoro, condannando quest’ultima al risarcimento, in favore degli stessi, sia dei danni iure successionis che di quelli iure proprio, statuendo testualmente: Lo Studio Legale Padroni dall’anno 2007 si occupa di controversie extra-giudiziali ( avanti l’ I.N.A.I.L. ) e giudiziali ( avanti i Tribunali del Lavoro ), inerenti risarcimenti a persone e/o loro eredi danneggiate dall’esposizione alle fibre di amianto,
“………Deve altresì ritenersi violata la regola dettata dall’art. 2087 C.C. per aver omesso di adottare le misure generiche di prudenza e diligenza , nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore assicurato”;
“…Spetta al datore di lavoro fornire la prova di avere osservato le norme stabilite in relazione all’attività svolta, nonché di aver adottato ex artt. 2087 e 1218 C.C. tutte le misure necessarie, per l’integrità del lavoratore. Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio o della malattia professionale occorsi al lavoratore , sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente….”;
omissis
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia tra i soggetti di cui in epigrafe:
1) Accoglie la domanda e per l’effetto condanna la parte resistente al pagamento delle seguenti somme:
-Euro xxxxxxx in favore dei ricorrenti in solido;
-Euro xxxxxxx in favore di ciascuno dei ricorrenti;
-Euro xxxxxxx in favore di una ricorrente;
oltre interessi legali dalla data del fatto sul capitale ( previa devalutazione della somma liquidata) per il primo anno, sul capitale annualmente rivalutato secondo gli indici istat per gli anni successivi al saldo;
2) Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro xxxxxxx per compensi professionali, oltre IVA e Cap come per legge;
3) Pone le spese di CTU, già lòiquidate, a carico di parte resistente.
Civitavecchia, lì 22/11/2012
Il Giudice