Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
La responsabilità contrattuale incombe in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un’obbligazione.
Nel caso di inadempimento contrattuale ex art. 1223 c.c., il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità tra inadempimento e danno).
A differenza della responsabilità extracontrattuale, nella quale ad essere risarcibili sono tutti i danni, prevedibili o non prevedibili, nella responsabilità contrattuale, ove l’inadempimento o il ritardo non abbiano natura dolosa, il risarcimento è limitato al solo danno prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione ai sensi dell’art. 1225 c.c.

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
Il fatto illecito è qualunque comportamento doloso o colposo, tenuto cioè con intenzione di nuocere o con disattenzione, imprudenza, imperizia, che cagiona da altri un danno ingiusto ed obbliga il suo autore al risarcimento del danno causato. L’autore dell’atto illecito, cioè della lesione di un diritto soggettivo altrui, è responsabile (responsabilità extracontrattuale) del danno patrimoniale provocato e, in determinati casi, anche del danno non patrimoniale, quando, ad esempio, il comportamento dannoso deriva da un reato.
Affinchè l’agente risulti obbligato a risarcire il danno, occorre che tra il fatto compiuto ed il danno arrecato sussista un nesso di causalità, cioè un rapporto causa-effetto tale che il danno si possa dire provocato dal fatto in questione.

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