Locazioni

Le LOCAZIONI costituiscono il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a permettere ad un altro soggetto (locatario) l’utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (canone).
In Italia la LOCAZIONE è disciplinata dall’art. 1571 all’art. 1654 c.c.
Esistono differenti figure di locazione:
– locazione di beni mobili, in particolare beni mobili registrati;
– locazione di beni immobili non urbani;
– locazione di beni immobili urbani;
Inoltre, una ulteriore distinzione deve essere fatta tra
locazione ad uso commerciale (locali adibiti a negozi);
locazione ad uso abitativo (appartamenti)
In Italia la disciplina della locazione degli immobili ad uso abitativo è principalmente regolata dalla Legge n° 431/1998.

OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
Il locatore deve:
1) Consegnare l’immobile in buono stato, idoneo all’uso convenuto e senza vizi;
2) Garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Il conduttore deve:
1) Versare il canone pattuito nel contratto di locazione secondo la scadenza convenuta;
2) Prendere in consegna l’immobile ed osservare la normale diligenza del buon padre di famiglia;
3) Restituire al termine del contratto l’immobile nello stato in cui lo ha ricevuto e, se vi ha apportato migliorie, nulla gli è dovuto a meno che il locatore non gli abbia dato il consenso per iscritto e abbia acconsentito al rimborso.

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