Diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è quel ramo del diritto che studia la disciplina degli aspetti ed i problemi attinenti al rapporto di lavoro, e tutte le tematiche ad esso collegate.
Si tratta di una disciplina che si è sviluppata per regolare e attenuare i problemi sociali provocati dalla rivoluzione industriale, quindi spazia dalla regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore a quella delle relazioni sindacali (oggetto propriamente del diritto sindacale) a quella attinente alle assicurazioni sociali e previdenziali (di cui si occupa il diritto della previdenza e della sicurezza sociale). Con l’approvazione della legge che ha convertito il c.d. Decreto Poletti il Governo ha completato la prima parte della riforma del mercato del lavoro, nota anche come Jobs Act. Non poche le incertezze nel testo di conversione.
1. Contratto a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato non è più considerato “socialmente pericoloso” e fa ingresso nel nostro ordinamento come una forma di rapporto non più “anomala” rispetto a quella che era definita l’unica forma “tipica” di accesso al lavoro, ossia il contratto a tempo indeterminato.
La possibilità di stipulare contratti a termini privi di causa – già introdotta dalla riforma Fornero – e cioè senza la necessità di indicare alcuna ragione di carattere tecnico, organizzativo o produttivo, viene confermata per un periodo di 36 mesi di durata massima, ma viene estesa la possibilità di proroghe, fino ad un massimo di 5 nell’arco complessivo di tale periodo, indipendentemente dai rinnovi. In tal modo l’acausalità coincide esattamente con la durata massima dei rapporti a tempo determinato.
Rimane comunque opportuno, per i datori di lavoro che stipulino un contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, indicare nel contratto a termine chel’assunzione avviene per ragioni sostitutive. In tal caso, infatti, non trova applicazione la maggiorazione contributiva dell’1,4%, né l’assoggettamento al limite quantitativo di seguito indicato.
Restano fermi per i rinnovi i termini di stop and go tra un contratto a termine e l’altro di 10 o 20 giorni in basealla durata del primo contratto.
L’unico ulteriore limite rimasto è che i lavoratori assunti con contratti a termine non possono essere più del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, rimanendo inteso che i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare 1 contratto a termine.
Ma la novità più rilevante introdotta dalla legge di conversione consiste nella nuova sanzione. Il rimedio per la stipulazione irregolare di contratti a termine oltre il limite previsto non è più costituito dalla conversione in un contratto a tempo indeterminato; l’unica conseguenza prevista è l’applicazione di un’ammenda a carico del datore di lavoro, che non impatta sulla validità del termine apposto al contratto.
Sono infine state introdotte specifiche norme disciplinanti il diritto di precedenza in favore dei dipendenti
assunti a tempo determinato che abbiano lavorato per un periodo superiore a sei mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda, comprensivo del periodo di astensione obbligatoria per le lavoratrici madri. Tale diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione a temine
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