Infortunistica stradale e diritto delle Assicurazioni

Il diritto delle assicurazioni è il complesso delle norme che disciplinano i vari aspetti del contratto di assicurazione.
Indipendentemente da svariati altri aspetti di dettaglio, conviene soprattutto osservare che questa branca giuridica regola sia l’attività delle imprese assicurative, sia ogni questione attinente alla “genesi” ed alla “vita” delle polizze, che in un certo senso rappresentano l’espressione più manifesta dell’attività industriale di tali società commerciali.
Nell’ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1º febbraio 2007 in caso d’incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
Il DLGS 209/2005 concede a tutti gli assicurati di poter usufruire della procedura. Tuttavia è di fatto possibile usufruirne solo quando si è assicurati con una compagnia aderente alla CARD, che ha cioè istituito uno specifico ufficio SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) per la gestione dei rapporti relativi alla CARD tra le compagnie consorziate. Tale ufficio gestisce anche i rapporti che discendono da altri accordi RCA, quali la Convenzione Terzi Trasportati e la convenzione per la gestione dei sinistri definiti “catastrofici”
.L’art. 141 del dlgs n. 209 del 7 settembre 2005 (codice delle assicurazioni private), a partire dal 1º marzo 2006, tutela in maniera particolare il terzo trasportato in un’auto al momento del sinistro.
Secondo l’art. 141 il terzo trasportato dovrà sempre essere risarcito dalla compagnia del vettore (cioè la compagnia dell’auto in cui al momento dell’incidente il trasportato si trovava.
A seconda della tipologia e della dinamica del sinistro, ovvero se il danno da lesione è riferibile eziologicamente alla condotta del vettore o di un’altra vettura o struttura, la compagnia risarcente il danno si rivarrà o sul danneggiante esterno, o sul vettore medesimo, in questo secondo caso attraverso l’aumento del malus.
In caso di mancato pagamento delle lesioni, o di pagamento insufficiente, il terzo trasportato potrà adire le vie legali, davanti al giudice di pace o in Tribunale, citando, attraverso la speciale disciplina di cui all’art. 3 della legge 102 del 2006, la compagnia del vettore ed il vettore medesimo (la procedura è facoltativa per gli stessi motivi del Risarcimento Diretto).
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 180 del 2009[11] (depositata in cancelleria il 19 giugno 2009) la Corte costituzionale ha chiarito che secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata il Risarcimento Diretto è facoltativo: il danneggiato può pertanto decidere di chiedere giudizialmente il risarcimento al responsabile civile ed all’assicuratrice di quest’ultimo.[12][13]
L’orientamento maggioritario è quello di considerare obbligatoria la procedura nella fase stragiudiziale, cioè fuori dalle aule di giustizia, e facoltativa quando c’è da fare causa. Tuttavia le compagnie aderenti alla CARD, in base agli accordi che hanno intrapreso, al momento praticano vicendevole scambio di informazioni affinché la compagnia tenuta a pagare in base alla procedura in parola si costituisca, in proprio o per conto di quella citata, nei giudizi instaurati dai danneggiati per contrastare eventualmente le pretese di questi ultimi, ancorquando siano i propri assicurati.
Con l’entrata in vigore della Legge 162/2014, a partire dal 09/02/2015, qualora un soggetto vittima di un sinistro stradale intenda citare in giudizio la compagnia assicurativa per chiedere un risarcimento danni inferiore alle € 50.000, potrà adire il Tribunale competente solo dopo aver esperito invano la procedura di negoziazione assistita.
Tale procedura costituisce un innovativo strumento legale, alternativo alla conciliazione, attraverso il quale le parti in lite, assistite dai rispettivi avvocati, dovranno tentare di addivenire ad una definizione bonaria della controversia, attraverso una procedure le cui modalità e formalità sono specificatamente dettate dalla legge.
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