Assistenza legale nelle Mediazione Civile

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010), e successive modifiche, ha introdotto nel nostro Ordinamento lo strumento della mediazione civile e commerciale, attuando quanto prescritto dalla direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008. 
La mediazione civile, così introdotta, ha lo scopo di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l’opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e imparziale che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia, al fine di evitare l’esperimento di un procedimento giudiziale, assai più lungo e costoso. Il mediatore ha il compito di assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Anche in questa procedura la figura dell’avvocato, ancorchè non ritualmente necessaria, ha la finalità di assistere e tutelare la posizione del proprio assistito, qualora presente, o, di rappresentare le ragioni e gli interessi dello stesso, qualora non presente personalmente.
Pertanto, anche in sede di mediazione civile, una figura professionale altamente qualificata che, nel rispetto dello spirito conciliativo della mediazione, affianchi il proprio assistito, tuteli la sua posizione e che dia un aiuto concreto al mediatore, può certamente contribuire fattivamente alla riuscita dell’intento conciliativo.
Inoltre, ancorchè non obbligatoria, la presenza dell’avvocato in sede di mediazione si rende necessaria qualora le parti che abbiano raggiunto un accordo, vogliano attribuire efficacia esecutiva al verbale di accordo, al fine di poter, eventualmente ed in caso di mancato rispetto dell’accordo conciliativo, procedere con espropriazione forzata per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati, infatti, qualora presenti, possono attestare e certificare la conformità dell’accordo conciliativo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Lo Studio Legale Padroni, anche in sede di mediazione, si avvale di Collaboratori qualificati che, oltre a svolgere l’attività legale, sono esperti mediatori civili, iscritti nel Registro dei Mediatori accreditato presso il Ministero della Giustizia, e che, pertanto, operando all’interno di Organismi accreditati, possono mettere a disposizione la propria esperienza conciliativa in favore ed a beneficio degli assistiti.